Art. 2.
(Princìpi e criteri direttivi).

      1. I decreti legislativi concernenti la modifica e il riordino della disciplina vigente in materia di custodia, gestione e destinazione delle attività e dei beni sequestrati o confiscati a organizzazioni criminali, adottati ai sensi dell'articolo 1, si ispirano ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) la custodia, l'amministrazione, la gestione e la destinazione dei beni sequestrati

 

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o confiscati a organizzazioni criminali sono affidate all'agenzia provinciale la quale, per l'adempimento dei compiti ad essa attribuiti dalla legge, si avvale di amministratori indicati dall'autorità provinciale e scelti tra i soggetti di comprovata capacità tecnica di cui all'articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, che, ove ritenuto necessario dall'agenzia, rimangono in carica anche dopo la confisca e fino alla destinazione del bene;

          b) l'azione dell'agenzia provinciale si conforma a criteri di efficienza, economicità ed efficacia e al perseguimento delle finalità pubbliche; la gestione delle attività e dei beni è ispirata a criteri di imprenditorialità e tende, ove possibile, all'incremento della loro redditività;

          c) l'agenzia provinciale invia all'Agenzia nazionale una relazione semestrale sullo stato delle attività e dei beni sequestrati o confiscati a organizzazioni criminali, nonché sull'andamento e sui problemi della gestione e della destinazione degli stessi;

          d) l'Agenzia del demanio, anche attraverso apposite deleghe agli amministratori giudiziari:

              1) è responsabile della custodia, dell'amministrazione, della gestione e della destinazione delle attività e dei beni sequestrati o confiscati a organizzazioni criminali;

              2) provvede alle attività relative ai compiti di cui al numero 1) anche mediante gli amministratori dei beni indicati dall'autorità giudiziaria;

              3) formula proposte e valutazioni all'autorità giudiziaria procedente relativamente alle attività degli amministratori giudiziari che hanno rapporti diretti con la medesima autorità e che mantengono obblighi di informazione e di rendiconto anche verso l'agenzia provinciale; successivamente al sequestro, le relazioni degli amministratori giudiziari sono trasmesse anche al procuratore distrettuale antimafia;

 

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              4) provvede agli adempimenti fiscali relativi ai beni sequestrati a organizzazioni criminali, compresi quelli contabili e quelli a carico del sostituto d'imposta;

          e) l'agenzia provinciale, attraverso l'amministratore e previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente, può compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, con espressa previsione del potere di:

              1) proporre al prefetto competente la modifica della destinazione urbanistica o d'uso del bene sequestrato o confiscato, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, in funzione della valorizzazione dello stesso o del suo uso per scopi di ordine pubblico, sicurezza, altre utilità pubbliche o sociali, tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, garantendo altresì la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, sempre che le opere non siano state realizzate su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti, a vincolo di inedificabilità; a tale fine il prefetto convoca la conferenza di servizi, ai sensi degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

              2) proseguire, riattivare o riconvertire attività imprenditoriali, sempre che le stesse non versino in situazione di dissesto irreversibile;

              3) attivare iniziative e procedure finalizzate allo scioglimento, nell'esercizio di attività imprenditoriali, dalle obbligazioni contrattuali anche ad esecuzione continuata o periodica, ancora ineseguite o non interamente eseguite da entrambe le parti alla data di assunzione dell'incarico, salvi i casi di contratti di lavoro subordinato o di locazione di immobili, nel caso in cui il bene sia sequestrato o confiscato al locatore ed i contratti medesimi non risultino simulati o illecitamente stipulati a tutela dei terzi in buona fede;

              4) impugnare, nel caso di sequestro di quote di società in percentuale non inferiore ad una determinata soglia dell'intero

 

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capitale, le delibere societarie di trasferimento della sede sociale, di trasformazione, fusione o estinzione della società, nonché di ogni altra modifica dello statuto che possa recare pregiudizio agli interessi della custodia giudiziale;

              5) proporre all'Agenzia nazionale, illustrandone le ragioni, la distruzione del bene sequestrato o confiscato nei casi eccezionali previsti dalla legge, con obbligo di motivare la mancanza di alternative;

              6) ottenere, nel caso di sequestro o di confisca di beni in comunione, che l'amministratore di cui alla lettera d), numero 2), sia nominato amministratore giudiziale dal giudice civile, con procedura in camera di consiglio, sentite le parti; fare salva, comunque, la possibilità di indennizzo per gli altri comproprietari, ove abbiano ricevuto pregiudizio dalla gestione del bene in comunione e sempre che sia accertata la loro buona fede;

              7) chiedere per l'impresa gestita l'ammissione alle procedure esecutive concorsuali, attivando procedure al fine di accertare che i beni aziendali sequestrati posti in fallimento non ritornino alle organizzazioni criminali o a loro prestanomi, attraverso la vendita degli stessi;

          f) per i beni sequestrati e per quelli confiscati fino a quando la confisca non sia divenuta definitiva, gli atti di straordinaria amministrazione sono compiuti previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, che verifica se dal compimento dell'atto derivi pregiudizio per il procedimento in corso o per i creditori ed i terzi; l'autorizzazione è reclamabile;

          g) l'amministratore di cui alla lettera a) riveste la qualifica di pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, provvede alla gestione dei beni secondo le direttive dell'autorità giudiziaria procedente e fornisce i rendiconti della sua attività all'agenzia provinciale, che forma le proprie valutazioni e richieste all'autorità giudiziaria procedente; l'amministratore esprime la propria valutazione in ordine alla possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività

 

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produttiva e può essere affiancato da ausiliari di comprovata onorabilità e dotati di specifiche competenze professionali; la procedura di nomina è sottoposta alle condizioni di cui alla citata lettera a);

          h) per la gestione delle imprese, per la riattivazione e il completamento di impianti, immobili e attrezzature industriali, nonché per la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, lo Stato garantisce i debiti contratti con le istituzioni creditizie ed i relativi crediti sono soddisfatti in prededuzione ai sensi dell'articolo 111, primo comma, numero 1), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Per i beni immobili non aziendali, affidati ai soggetti previsti dagli articoli 2-sexies, comma 3, e da 2-octies a 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, è istituito un apposito fondo di garanzia e di finanziamento per la ristrutturazione, l'avvio e la gestione delle attività e dei servizi attivati, alimentato anche da finanziamenti pubblici o dai proventi in denaro o di altri beni o titoli finanziari sottoposti a sequestro o a confisca. Al fine dell'accesso al sistema creditizio, sono individuati adeguati titoli giuridici di attribuzione dei beni agli stessi soggetti;

          i) per le imprese sequestrate sono individuate procedure di ristrutturazione economica e finanziaria, adattando a tale fine gli strumenti previsti dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modificazioni;

          l) la tassazione dei redditi derivanti dai beni sequestrati è disciplinata secondo i seguenti criteri:

              1) è effettuata con riferimento alle categorie reddituali previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

              2) è effettuata in via provvisoria, in attesa dell'individuazione del soggetto passivo d'imposta a seguito della confisca o della revoca del sequestro;

 

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              3) sui redditi soggetti a ritenuta alla fonte derivanti dai beni sequestrati, il sostituto d'imposta applica l'aliquota stabilita dalle disposizioni vigenti per le persone fisiche;

          m) sono in ogni caso fatte salve le norme di tutela e le procedure previste dalla legge per i beni di interesse culturale, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.